In tutti i casi di morosità del Cliente è facoltà di Entraco procedere alla sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ai sensi del Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE) e del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG).

Pertanto, in difetto di pagamento, e decorsa la data di scadenza prevista nel documento di fatturazione, Entraco potrà inviare al Cliente apposita comunicazione, a mezzo raccomandata a/r o PEC (posta elettronica certificata), a contestazione dello stato di morosità con contestuale diffida ad adempiere entro il termine perentorio di giorni 5 (cinque) dall’avvenuto avviso postale o dall’avvenuta consegna della raccomandata/pec/fax.

Il Cliente dovrà inviare tempestivamente a Entraco l’avvenuto pagamento di quanto dovuto allegando apposita documentazione attestante il versamento effettuato. Trascorsi 5 (cinque) giorni dall’avvenuto avviso postale o dall’avvenuta consegna della raccomandata/pec/fax senza che il Cliente abbia comunicato l’avvenuto pagamento, Entraco potrà richiedere all’organo competente la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per uno o più punti di prelievo nella titolarità del Cliente.

Qualora il Cliente sia connesso in bassa tensione, e sussistano le condizioni tecniche del misuratore del Cliente, prima della sospensione della fornitura di energia elettrica, sarà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindicipercento) della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di persistente insolvenza verrà effettuata la sospensione della fornitura senza ulteriore avviso.

La riattivazione della fornitura a seguito della sospensione per morosità avverrà nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dalla normativa vigente.
Qualora il Distributore locale sia impossibilitato ad effettuare l’intervento di sospensione della fornitura per cause imputabili al Cliente o a terzi, Entraco si riserva la facoltà di richiedere all’impresa distributrice l’esecuzione della prestazione di sospensione anche sotto forma di lavoro complesso (a titolo di esempio taglio colonna, taglio linea interrata, ecc.). In tal caso tutte le spese e gli oneri relativi all’intervento di sospensione e di riattivazione saranno a carico esclusivo del Cliente moroso.

Nel caso in cui la fornitura venisse sospesa per morosità in violazione degli obblighi contrattuali e delle condizioni previste dal TIMG (Testo Integrato Morosità Gas, allegato A della delibera ARG/gas 99/11) e dal TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica, allegato A della delibera 258/2015/R/com), Entraco provvederà ad erogare al Cliente Finale un indennizzo automatico nei seguenti casi:

a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:

1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.

In tali casi il cliente finale non dovrà pagare alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.